Corte dei Conti Lombardia, sentenza n. 84 del 5 maggio 2016
Vi è una nota distinzione tra la “iperprescrizione in senso lato”, caratterizzata da un’elevata percentuale di scostamento rispetto al criterio della “media ponderata ASL” (media maggiorata di due deviazioni standard) e dalla ” iperprescrizione in senso stretto”, risultante dalla verifica a campione delle ricette e dei percorsi diagnostici di un numero determinato di pazienti.
La “iperprescrizione in senso ampio”, cioè uno scostamento dalla media prescrittiva della ASL di appartenenza, può assurgere al massimo a indizio di una condotta illecita del genere di quella ipotizzata dall’attore, ma non ne costituisce prova, neppure di tipo presuntivo.
E’ stato, infatti, ritenuto che “l’asserita violazione di norme di legge (in materia di limiti alle prescrizioni medicinali) e il rilevato scostamento dai parametri statistici elaborati dalla ASL di appartenenza, ancorché rigorosamente pesati e ponderati, non deponga, in via automatica, per la sussistenza di una responsabilità amministrativo-contabile del MMG, dovendosi accertare, in concreto, l’irragionevolezza della condotta tenuta dal medesimo e, in caso positivo, verificare che essa sia connotata da colpa grave”, poiché “ai fini del positivo accertamento della responsabilità, il discrimine tra prescrittività appropriata ed iperprescrittività dei farmaci è rappresentato dalla ragionevolezza della scelta operata dal MMG caso per caso (ossia con riferimento al singolo paziente e alla correlata patologia)” (sez. Lombardia, sentenza n. 404/2010 ).
responsabilità erariale MMG iperprescrizione CContiLomb84_05052016