Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 9281 del 9 maggio 2016
Pure i direttori di distretto socio sanitario, previsti dal d.lgs. n. 502 del 1992 che all’art. 3 sexies non detta per la loro nomina diposizioni diverse, queste Sezioni Unite hanno anche affermato che “la procedura di selezione avviata da una ASL per il conferimento dell’incarico di direttore di distretto socio – sanitario – prevista dall’art. 3 sexies del d.lgs. n. 502 del 1992 – non ha carattere concorsuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63, comma 4, del d.lgs. N. 165 del 2001, in quanto si articola secondo uno schema che prevede non lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale della ASL, nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un’apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali”, con la conseguenza che “tutte le relative controversie attinenti alla procedura di selezione, ovvero al provvedimento finale del direttore generale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto hanno ad oggetto atti adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato, ai sensi dell’art. 5 del citato d.lgs. n. 165 del 2001” (v. Cass. S.U. 13-10-2011 n. 21060, Cass. S.U. 27-12-2011 n. 28819).
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