La tesoreria mista negli anni 2012-2013, in luogo della tesoreria unica, può determinare condanna del tesoriere in sede di resa dei conti giudiziali

Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 127 del 18 maggio 2016

La normativa di specie (D. L. n. 1 del 24/01/2012) ha previsto la sospensione del regime di tesoreria unica mista fino al 31/12/2014 e l’applicazione nello stesso periodo del sistema di tesoreria unica tradizionale: pertanto, negli esercizi finanziari 2012 e 2013, se gli importi giacenti sui suddetti c/c postali fossero stati prelevati e riversati in tesoreria, nella contabilità speciale fruttifera – trattandosi di entrate proprie dell’ente- sugli stessi sarebbero maturati interessi, come determinato dal D. M. del 13/05/2011, pubblicato nella G. U. n. 126 del 01/06/2011, al tasso d’interesse annuo posticipato dell’1% lordo, da corrispondere, ai sensi dell’art. 1, terzo comma, della legge 29/10/1984, n. 720 e successive modificazioni, sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici.
E’ stato calcolato il differenziale fra il rendimento lordo che sarebbe stato percepito dall’Amministrazione comunale qualora le suddette somme – come dovuto – fossero state prelevate e riversate sul conto di tesoreria comunale – per gli anni 2009, 2010, 2011 – e sul conto di tesoreria, affluendo, così, nella contabilità speciale fruttifera – per gli anni 2012 e 2013 -, e quello effettivamente percepito dall’Ente Poste sui suddetti c/c, ed il saldo è stato determinato calcolando la giacenza media giornaliera mensile, e calcolando su ciascuna giacenza i giorni di ritardo fra la data prevista per lo svuotamento – ogni 15 giorni e comunque ogni qualvolta le somme giacenti superavano gli 80 milioni di lire (€ 41.316,56) – rispetto a quella effettiva risultante dagli estratti conto mensili.
Dai calcoli effettuati risulta che, ove gli importi giacenti sui suddetti c/c postali fossero stati prelevati e riversati in tesoreria, sugli stessi sarebbero maturati interessi lordi pari ad € 3.481,35.
Quindi, la Corte dei conti, definitivamente pronunciando sul giudizio di conto ha condannato l’agente contabile Monte dei Paschi di Siena s.p.a. incaricato della gestione della Tesoreria dell’Amministrazione comunale
https://servizi.corteconti.it/bds/servlet/ServletDownload?id=10072481&sezione=TOSCANA&materia=RESPONSABILITA%27&cods=10&numero=127&esito=SENTENZA&anno=2016&pubblicazione=20160518

Comments are closed.