Corte di Cassazione Civile, SS.UU., sentenza n. 10502 del 20 maggio 2016
Già le Sezioni Unite con riferimento al dovere di astensione hanno affermato e ribadito che l’art. 2, comma primo, lettera c), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, consistente nella “consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge” non richiede – sotto il profilo soggettivo – uno specifico intento trasgressivo, tantomeno finalizzato a favorire o danneggiare una delle parti, essendo sufficiente la consapevolezza nell’agente di quelle situazioni di fatto, in presenza delle quali l’ordinamento esige, al fine della tutela dell’immagine del singolo magistrato e dell’ordine di appartenenza nel suo complesso, che lo stesso non compia un determinato atto, versando in una situazione tale da ingenerare, se non il rischio, quantomeno il sospetto di parzialità di chi lo compie con la conseguenza che ad integrare l’elemento psicologico dell’illecito non è necessaria la “coscienza dell’antigiuridicità” del comportamento integrante la violazione del precetto, ma è sufficiente la conoscenza di quelle circostanze di fatto in presenza delle quali, in considerazione della ricorrenza dell’interesse proprio o di un proprio congiunto, sussista l’obbligo di astensione, nonché l’adozione, cosciente e volontaria, dell’atto medesimo, pur versandosi in quella situazione ( Cass.- S.U. n. 5942 del 2013, Cass. S.0 n. 21853 del 2012 e Cass. S.U.. 11431 del 2010). In particolare nella sentenza n. 5942 del 2013 cit. si è ritenuto, altresì, non necessario che il magistrato sia a conoscenza o condivida l’orientamento, ormai da tempo consolidato nella giurisprudenza, sia della sezione Disciplinare del C.S.M. sia delle Sezioni Unite ravvisante, ai fini della doverosità dell’astensione, l’integrazione del precetto di cui alla norma disciplinare mediante quello penale, di cui all’art. 323 cp . A minor ragione sono richiesti, non essendo la fattispecie tipica connotata da dolo specifico, l’espresso intento di favorire qualcuno, oppure di danneggiare le rispettive controparti, né, a fortiori, l’avveramento di siffatti eventi, costituendo questi ultimi un elemento oggettivo soltanto dell’illecito penale, dal quale quello disciplinare mutua, ai fini dell’integrazione del precetto, la sola condotta tipica. Quindi viene in rilievo la stipulazione del contratto di locazione, anche se le parti del rapporto erano costituite da due società aventi personalità giuridica autonoma, non essendo stata valorizzata la pur accertata intestazione del 95% delle quote di una di esse in capo all’incolpato, nonostante l’esclusione dell’esercizio da parte di quest’ultimo delle funzioni di amministratore della società medesima.
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