Corte di Cassazione Civile, SS.UU., sentenza n 10324 del 19 maggio 2016
Se è vero che rientra nella giurisdizione contabile la valutazione del corretto esercizio del potere discrezionale amministrativo, anche alla luce dei criteri di proporzionalità delle scelte, di ragionevolezza, ed economicità fondati sul raffronto tra i risultati conseguiti ed i costi sostenuti (Cass., sez. unite 7 novembre 2013 n.25037; Cass., sez. unite, 9 luglio 2008; Cass., sez. unite, 28 marzo 2006 n.7024; Cass. sez. unite 29 settembre 2003 n.14.488) – cosicché discrezionalità in nessun caso può significare insindacabilità assoluta – tuttavia, nel caso in scrutinio, tale valutazione deve riguardare il soggetto pubblico responsabile del programma e dell’affidamento di una consulenza, in ipotesi, superflua e costosa: e non pure il soggetto privato che si sia limitato ad accettare l’altrui proposta contrattuale e che, se responsabile di inadempimento, dovrà risponderne dinanzi al giudice ordinario secondo le regole civili pertinenti.
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160520/snciv@sU0@a2016@n10324@tS.clean.pdf