Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 2106 del 19 maggio 2016
Non è proprio contestato, in punto di fatto, che la pretesa del ricorrente non è stata fatta oggetto di un provvedimento, di accoglimento o di rigetto, all’atto della sua prima presentazione nel 2009, e nemmeno dopo la sua reiterazione nel 2014.
Così facendo le Amministrazioni intimate hanno violato l’obbligo di concludere ogni procedimento con un provvedimento espresso, imposto dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’appello deve essere accolto ribadendo l’obbligo della Regione Campania e, alla luce di quanto deciso da quest’ultima, dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino di pronunciarsi, per quanto di rispettiva competenza, sull’istanza dell’odierno appellante entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjiw/~edisp/kn5colote4cfkd6exkfyjywu4e.html