Assicurazione medica: la clausola clams made non è vessatoria

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9140 del 9 maggio 2016<!–more–>

Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l’operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo, preventivamente individuati (c.d. clausola clams made mista o impura) non è vessatoria; essa, in presenza di determinate condizioni, può tuttavia essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero, laddove sia applicabile la disciplina di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto

Sanzioni per oltre 14,5 milioni di euro ad Acea, Edison, Eni, Enel energia e servizio elettrico per pratiche aggressive nella fatturazione dei consumi

Con sanzioni per complessivi 14milioni e 530.000 euro, l’Antitrust ha concluso quattro procedimenti – avviati a luglio 2015 sulla base di numerose segnalazioni di singoli consumatori e diverse associazioni di consumatori – nei confronti di cinque big dell’energia: Acea, Edison, Eni, Enel Energia ed Enel Servizio Elettrico. I provvedimenti riguardano i meccanismi di fatturazione e le ripetute richieste di pagamento per bollette non corrispondenti a consumi effettivi, nonché gli ostacoli frapposti alla restituzione dei rimborsi.
Nel corso del procedimento, l’Aeegsi (Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico) ha reso un articolato parere, nell’ambito della collaborazione prevista dal Protocollo di intesa tra le due Autorità, che ha permesso all’Antitrust di individuare e accertare distinte pratiche aggressive. Nelle attività ispettive, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato s’è avvalsa anche della collaborazione del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
A conclusione della sua istruttoria, l’Agcm ha accertato che le cinque società hanno posto in essere una prima pratica commerciale aggressiva: e cioè una gestione inadeguata delle istanze e delle comunicazioni di clienti finali che lamentavano la fatturazione di consumi di elettricità o di gas naturale divergenti da quelli effettivi. Questa era dovuta a deficienze del processo di fatturazione, a malfunzionamenti dei sistemi informatici e alla mancata sospensione delle attività di riscossione (sollecito, messa in mora e distacco, talvolta senza preavviso) nell’attesa di una risposta chiara, puntuale ed esaustiva. Nel caso di conguagli di elevato importo, inoltre, le imprese non avevano adottato misure per attenuare l’impatto della bolletta, senza informare adeguatamente gli utenti sulla possibilità di rateizzare né sui termini di pagamento più lunghi.
Secondo l’Antitrust, tali comportamenti hanno violato il diritto del cliente a ricevere un’adeguata ed effettiva assistenza e verifica dei propri consumi, prima di procedere al pagamento delle fatture contestate e, pertanto, costituiscono pratiche commerciali aggressive. Ciò in quanto l’incombente minaccia dell’avvio o della prosecuzione delle procedure di riscossione costituisce, a parere dell’Autorità, un indebito condizionamento delle scelte del consumatore in merito al pagamento dei consumi non verificati e alla presentazione delle istanze e delle comunicazioni