E’ la banca che deve provare di aver fornito specifiche informazioni, se vi è la contestazione da parte del cliente

Corte di Cassazione, sez. 1, sentenza n. 11578 del 6 giugno 2016

La sottoscrizione, da parte del cliente, della clausola in calce al modulo d’ordine, contenente la segnalazione d’inadeguatezza dell’operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l’obbligo previsto in capo all’intermediario dall’art. 29, 3 0 comma, reg. Consob n. 11522 del 1998; tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi quali specifiche informazioni furono omesse, grava sulla banca l’onere di provare, con qualsiasi mezzo, che invece quelle informazioni essa aveva specificamente reso”. Nella specie, la prova testimoniale assunta in primo grado non ha consentito di provare l’assolvimento dell’onere probatorio da parte della banca, la cui unica testimone “oltre a riferire circostanze generiche o irrilevanti, ha dichiarato di non ricordare «di aver espressamente segnalato un rischio di mancato rimborso del capitale».
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160607/snciv@s10@a2016@n11578@tS.clean.pdf

Comments are closed.