Nel caso di sanzione ad una società in controllo pubblico, sussiste il danno erariale se l’ente pubblico si fa carico (anche indirettamente) di pagare l’importo.

Corte dei Conti, Sezione II giurisdizionale centrale d’appello, sentenza n. 586 del 7 giugno 2016

Sulla inesistenza del danno diretto, deve, innanzitutto, rilevarsi che si è trattato dell’esborso di oltre due milioni di euro e, quindi, di una consistente perdita di liquidità per la società pubblica che, tra l’altro, come risulta dagli atti, è stata ammessa al pagamento rateale assentito, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 689 del 1981 richiamata dall’art. 31 della legge n. 287 del 1990, quando il soggetto sanzionato dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate. Deve, altresì, evidenziarsi che – come risulta dalla deliberazione del 2007 – l’Autorità Antitrust ha preso atto delle «situazioni di perdita in bilancio», ma ha ritenuto di non ridurre la sanzione in quanto la misura di questa non avrebbe pregiudicato la reddittività economica dell’impresa; e ciò per il «permanere di legami proprietari tra i soggetti affidatari e gli enti locali che hanno la responsabilità politica dell’erogazione del servizio» e «posto l’interesse dell’ente proprietario a garantire l’erogazione continuativa del servizio»; in sostanza, avendo considerato che comunque delle perdite si sarebbe fatto carico l’ente locale detentore dell’intero pacchetto azionario, avendo l’ente locale interesse a garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico
https://servizi.corteconti.it/bds/servlet/ServletDownload?id=33192339&sezione=SECONDA%20SEZIONE%20CENTRALE%20DI%20APPELLO&materia=RESPONSABILITA%27&cods=32&numero=586&esito=SENTENZA&anno=2016&pubblicazione=20160607

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