Il parere del Comitato dei Garanti non è necessario per il licenziamento disciplinare

Corte di Cassazione, sez. L, sentenza n. 12108 del 13 giugno 2016

In tema dì dirigenza pubblica, che il previo conforme parere del Comitato dei Garanti, previsto dagli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 165 del 2001 per il personale statale, estensibile anche alle pubbliche amministrazioni non statali in forza della norma di adeguamento di cui all’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, riguarda le sole ipotesi di responsabilità gestionale per il mancato raggiungimento degli obbiettivi nell’attività amministrativa e grave inosservanza delle direttive impartite dall’organo competente a ciò preposto e non anche le condotte realizzate in violazione di singoli doveri, restando salva l’applicabilità della disposizione nei casi in cui vi sia un indissolubile intreccio tra tale tipo di responsabilità e quella disciplinare. Ne consegue che, ove siano contestate mancanze di rilevanza esclusivamente disciplinare, la sanzione può legittimamente essere irrogata anche in assenza di detto parere ovvero con parere negativo (Cass. n. 8329 del 2010, nonché Cass. nn.1478 e 24801 del 2015). 7.2. La diversa soluzione adottata nella sentenza 3929/2007 di questa Corte, trovava fondamento nella rilevata commistione, nel caso allora all’esame, di profili di responsabilità disciplinare e di responsabilità per mancato raggiungimento degli obiettivi.
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160614/snciv@sL0@a2016@n12108@tS.clean.pdf

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