Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, ordinanza n. 154 del 14 giugno 2016
Con istanza ex art. 700 c.p.c., la Procura Regionale per la Campania ha chiesto alla Sezione giurisdizionale di emanare un provvedimento contenente l’ordine alle diverse Aziende Ospedaliere ed Aziende Sanitarie Locali della Campania di adeguare i rispettivi organici ai parametri fissati dall’accordo Stato-Regioni, con conseguente immediata soppressione delle Unità Operative Complesse (UOC), Unità Operative Semplici (UOS) e Unità Operative Semplici e Dipartimentali (UOSD) in esubero
Il collegio ha ritenuto che il ricorso al peculiare strumento cautelare di cui all’art.700 c.p.c consente all’Organo requirente di perseguire l’obiettivo, estraneo ad una logica squisitamente restitutoria, di cui è portatrice l’Amministratore, di prevenire l’inveramento di pregiudizi indefettibilmente collegati a condotte illecite già in essere.
L’assenza di (perfetta) identità degli interessi facenti capo al Procuratore contabile (quale soggetto rappresentativo degli interessi dello Stato-comunità, al soddisfacimento dei cui bisogni è destinato il patrimonio pubblico ed è indirizzata l’attività amministrativa) ed alla (singola) Amministrazione danneggiata esclude, dunque, a giudizio del Collegio, la configurabilità di un giudizio cautelare a parte sostanzialmente unica.
Allo stesso modo, non risulta idoneo a supportare la tesi dell’assenza di giurisdizione contabile, il rilievo incentrato sull’asserita assenza di strumentalità rispetto al merito della tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. (la quale sarebbe attivata in relazione a danni futuri, ipotetici ed eventuali) e sulla eterogeneità delle parti del giudizio cautelare (Procura contro Amministrazioni resistenti, asseritamente danneggiate) rispetto a quelle del giudizio di merito (Procura/Amministrazioni danneggiate contro soggetti invitati a dedurre e potenziali convenuti).
A tal riguardo, va, in primo luogo, rilevato che il vincolo di strumentalità (reso palese dall’espressione “…..i provvedimenti d’urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”), risulta essere stato fortemente attenuato dalla riforma introdotta dalla legge n. 80/2009, la quale, nel novellare l’art. 669 octies c.p.c, ha introdotto il regime della tendenziale stabilità del provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e della non obbligatorietà del successivo giudizio di merito.