Corte di Cassazione Civile, sez. 1, sentenza n. 12965 del 22 giugno 2016
La clausola contenuta nei contratti di apertura di credito in conto corrente, che prevede l’applicazione di un determinato tasso sugli interessi dovuti dal cliente e con fluttuazione tendenzialmente aperta, da correggere con sua automatica riduzione in caso di superamento del cd. tasso soglia usurario, ma solo mediante l’astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista, è nulla ex art .1344 c.c., perchè tesa ad eludere il divieto di pattuire interessi usurari, previsto dall’art. 18215 c. 2 c.c. per il mutuo, regola applicabile per tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro u na remunerazione.
usura solo restituzione interessi Cass12965-22062016