Corte di Cassazione Civile, sez. 3, sentenza n. 12991 del 23 giugno 2016
In tema di responsabilità medica, va rilevato che, a norma dell’art. 2935 c.c., il termine di prescrizione comincia a decorrere non dal giorno in cui il comportamento del terzo pone in essere la causa del danno, né dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì solo dalla data in cui la malattia viene percepita, o può essere percepita mediante l’uso dell’ordinaria diligenza, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo (per tutte, Cass. S.U. 11 gennaio 2008, n. 576-581).
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160624/snciv@s30@a2016@n12991@tS.clean.pdf