Per le selezioni interne nel pubblico impiego la competenza è del giudice ordinario

Consiglio di Stato, sez. 5, sentenza n. 2815 del 23 giugno 2016

Vanno ricomprese nella giurisdizione del G.O. tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, dalla sua instaurazione fino all’estinzione, compresa ogni fase intermedia, relativa a qualsiasi vicenda modificativa, anche se finalizzata alla progressione in carriera e realizzata attraverso una selezione di tipo concorsuale, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A.
Ne consegue che sono sottratte alla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti selezioni espletate all’interno di categorie di personale già dipendente della P.A., come quella in esame, oggetto del presente giudizio.
Peraltro, nelle controversie di lavoro sono attratte alla competenza del Giudice Ordinario tutte le domande che, pur avendo formalmente ad oggetto l’impugnazione di atti amministrativi, nella sostanza sono dirette a conseguire utilità inerenti il rapporto di lavoro, come nella specie, in cui si contesta il procedimento di progressione di carriera di soggetti, già dipendenti di un ente pubblico, di tipo orizzontale, ovvero all’interno della stessa categoria e si aspira, pertanto, ad un esito positivo per l’appellante della procedura di progressione di carriera.
Infine, è pacifico che il Giudice amministrativo abbia giurisdizione sull’impugnazione del Regolamento relativo alle procedure selettive interne.
Tale impugnazione, tuttavia, ritiene il Collegio, non assume un’autonoma rilevanza in relazione alla pretesa all’attribuzione del posto di “avvocato”, ma è proposta solo ai fini della rimozione di alcune prescrizioni che le avrebbero impedito di vincere le selezione.
Pertanto, non è configurabile nella specie un interesse autonomo all’impugnazione del Regolamento quale atto di macro-organizzazione, in quanto lo stesso non è nemmeno preclusivo allo scorrimento di graduatoria invocato, ma rileva esclusivamente quale regola che disciplina il procedimento contestato, devoluto, come detto, alla giurisdizione dell’AGO.
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