Per l’indennità di rischio radiologico deve essere provata l’esposizione al rischio, per il personale non medico e non TSRM

Corte di Cassazione Civile, Sez. L, sentenza n. 13064 del 23 giugno 2016

Nel solco della giurisprudenza della Corte che, anche di recente (vedi Cass. n. 17116 del 2015), in fattispecie sovrapponibile a quella qui scrutinata, ha affermato il principio alla cui stregua al di fuori del personale medico e tecnico di radiologia, per il quale soltanto opera la presunzione assoluta di cui all’art. 1, comma 2, della l. n. 460 dei 1988, l’indennità di rischio radiologico presuppone la sussistenza del rischio effettivo dì un’esposizione non occasionale, né temporanea, analoga a quella del personale di radiologia, sicché il lavoratore che richieda detta indennità, ed il congedo aggiuntivo, ha l’onere di provare in giudizio l’ esposizione qualificata in base ai criteri tecnici previsti dal d.lgs. n. 230 del 1995, Ovvero lo svolgimento abituale dell’attività professionale in zona controllata o l’assorbimento annuo delle radiazioni che la stessa comporta
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160624/snciv@sL0@a2016@n13064@tS.clean.pdf

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