Agenzia delle Entrate, Circolare n. 31 del 15 luglio 2016
La legge di stabilità 2016 è intervenuta in materia, al fine di evitare una ulteriore procedura di infrazione da parte della Commissione europea, che aveva rilevato l’incompatibilità con l’ordinamento comunitario della disposizione recata dal citato n. 41-bis) della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 (Caso EU PILOT 6174/14/TAXU, archiviato con decisione del 16 giugno 2016).
In particolare, il comma 960 in commento, alla lettera b), prevede l’abrogazione del n. 41-bis) della parte II della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, che, in sostanza, stabiliva l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento per le prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali rese da cooperative sociali e loro consorzi.
La novità recata dal nuovo articolo 16 del d.P.R. n. 633 del 1972 consiste, nella previsione di una nuova aliquota ridotta, pari al 5 per cento, per le operazioni elencate nella parte II-bis della citata Tabella A, introdotta in conformità con l’articolo 98 della Direttiva del Consiglio CE 28 novembre 2006, n. 112, ai sensi del quale “gli Stati membri possono applicare una o due aliquote
ridotte” (non inferiori al 5 per cento) “alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell’allegato III”.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/luglio+2016/circolare+n.+31e+del+15+luglio+2016/CIRCOLARE+N.+31+-+E+DEL+15+LUGLIO+2016.pdf