TAR Veneto, sentenza n. 898 del 26 luglio 2016
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 261 dell’8 giugno 2015 un’Azienda Sanitaria indiceva una gara per la “fornitura in noleggio, di durata biennale di un sistema diagnostico per la rilevazione della coagulazione per il laboratorio di analisi” con aggiudicazione al prezzo più basso, previa verifica dell’idoneità tecnica dei prodotti presentati rispetto alle specifiche tecniche richieste, e base d’asta biennale pari ad euro 205.000,00, oltre IVA.
Alla gara partecipavano alcuni concorrenti, tra cui la ricorrente e la controinteressata.
Dopo aver iniziato la valutazione tecnica delle offerte e la verifica della loro rispondenza ai requisiti richiesti dalla lex specialis, la stazione appaltante decideva di revocare la gara e di bandirne una nuova, senza più inserire il seguente requisito minimo “Reattivi e strumentazione devono essere prodotti dalla medesima azienda”, prima richiesto a pena di esclusione, in relazione al quale era pervenuta una richiesta di chiarimenti da parte di un concorrente.
Veniva, quindi, bandita una nuova gara, alla quale venivano invitati i medesimi concorrenti che avevano partecipato alla procedura revocata
Senonchè la dicitura “Reattivi e strumentazione devono essere prodotti dalla medesima azienda” veniva eliminata dalla stazione appaltante nella sola sezione della lettera invito dedicata alla “Strumentazione – Caratteristiche indispensabili” e non anche nella parte dedicata ai requisiti dei reagenti, che continuava a richiedere che “Reattivi e strumentazione devono essere prodotti dalla medesima azienda”.
In sede di valutazione delle offerte, la Commissione di gara precisava che l’inserimento nella lettera invito della dicitura “Reattivi e strumentazione devono essere prodotti dalla medesima azienda” nella sezione “reagenti”, richiesto a pena di esclusione delle offerte, doveva considerarsi frutto di un mero refuso:
Ha osservato il Collegio che, pur essendo apprezzabile l’esigenza di salvaguardare l’attività amministrativa già svolta, nel caso in esame, la modifica dell’errore materiale, non immediatamente evidente e potenzialmente decisivo poiché riguardante una causa di esclusione, non poteva essere effettuata dopo la consegna delle offerte, essendo necessaria la ripubblicazione del bando secondo il principio per cui le modifiche del bando di gara non hanno effetto nei confronti delle imprese partecipanti alla gara se non sono portate a conoscenza delle stesse nelle medesime forme attraverso le quali è stata data pubblicità al bando o, per lo meno, tramite l’avvio di una procedura in contraddittorio per la modifica, che consenta agli interessati di presentare le proprie osservazioni (cfr. T.A.R. Ancona, (Marche), sez. I, 25/01/2013, n. 83; T.A.R. Latina, (Lazio), sez. I, 09/01/2015, n. 18; T.A.R. Bari, (Puglia), sez. II, 26/06/2014, n. 808).
la sentenza