Audizione del Presidente del Garante, Antonello Soro, in tema di videosorveglianza presso asili, scuole d’infanzia, strutture socio-assistenziali
La finalità – cui sarebbe funzionale l’attività di videosorveglianza – di tutela di soggetti caratterizzati da particolare fragilità è sicuramente lecita, ma deve essere sempre valutata in concreto avendo riguardo, ad esempio, al grado di tutela accordato al soggetto considerato e alle connesse, eventuali esigenze probatorie rispetto ad eventuali reati in danno di costui.
In tal senso l’esigenza di tutela dei bambini (in particolare in età di nido, quando ancora il linguaggio e le capacità espressive sono poco o per nulla sviluppate) può ritenersi sicuramente fondata. Ma, anche limitandoci all’ipotesi dell’asilo nido, tale esigenza non è di per sé sola sufficiente per legittimare la previsione normativa dell’uso generalizzato di telecamere negli spazi didattici di tali strutture, che riprendano in modo massivo e continuato educatori e bambini (che potrebbero sviluppare una concezione “distorta” della propria libertà, considerando come appartenente alla “normalità” il fatto di essere sempre controllati). Del resto, la logica alla base dell’intervento preconizzato è quella della raccolta massiva di informazioni, di sorveglianza estesa a tutti gli asili e a tutti gli altri eventuali contesti in precedenza richiamati. È una logica da sempre rifiutata anche dalla Corte di giustizia perché viola il principio di proporzionalità.
Si evidenzia peraltro la necessità che vengano disciplinate nel dettaglio (con una regolamentazione puntuale demandata alla più duttile fonte secondaria) le modalità (anche tecniche) di funzionamento e configurazione degli impianti di videosorveglianza, con particolare attenzione anche alla individuazione dei luoghi – all’interno delle aree didattiche – ove posizionare dette telecamere.
Mi riferisco, inoltre, a specifiche previsioni sui tempi e sui modi di conservazione delle immagini all’adozione di misure di sicurezza elevate, prevedendo, se del caso, anche sistemi di crittografia delle riprese, nonché alle diverse tecnologie utilizzabili (ad es. Registrazione solo video o anche audio, angolo di ripresa, eventuali condizioni di operatività…).
Ancor più importante è la necessità di stabilire, con riferimento alle immagini raccolte, presupposti, modalità e soggetti abilitati all’accesso.. Queste circostanze, unitamente all’ammissibilità dell’installazione delle telecamere soltanto in presenza di fattori di rischio specifici, individuando i soggetti deputati a valutarne la concreta sussistenza, potrebbero indurre a ritenere il contemperamento così realizzato conforme al principio di proporzionalità e ragionevolezza cui deve attenersi ogni possibile bilanciamento tra diritti e libertà fondamentali.
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