Le progressioni verticali sono legittime, solo se la riserva di posti del 50% è prevista nel concorso aperto all’esterno, non solo nel piano assunzioni

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3447 del 1 agosto 2016

L’accoglimento del ricorso di primo grado è stato fondato sul parere dell’Adunanza Generale del Consiglio di Stato, n.046/2012 del 6 novembre 2012, che ha richiamato la copiosa giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n.7 e n.108 del 2011) che, nell’interpretare la disciplina dell’acceso al pubblico impiego, ha ricondotto, in un sistema che non prevede più le carriere, anche l’accesso di coloro che sono già dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate, così come accade per le assunzioni, alla regola del concorso pubblico quale forma generale e ordinaria di reclutamento del pubblico impiego.
Di qui la conseguente affermazione del primo giudice secondo la quale il ricorso al concorso interno nel passaggio da un livello all’altro ( c.d. progressione verticale”) produce “ una distorsione che contraddice l’avvenuto superamento da parte dell’ordinamento del modello delle carriere e si riflette negativamente anche sul buon andamento dell’amministrazione”.
Aderendo a tale parere la sentenza impugnata ha inoltre escluso che, a partire del 1 gennaio 2010, data di entrata in vigore della c.d. legge Brunetta, l’amministrazione possa legittimamente utilizzare gli esiti di procedure di selezione interna ancorchè bandite anteriormente a tale data, essendo state quest’ultime sostanzialmente abrogate.
Quindi il Consiglio di Stato ha ritenuto che la sentenza impugnata sia del tutto condivisibile e che essa resista ai motivi d’appello, potendo al riguardo richiamarsi l’orientamento di questo Consesso (Cons.Stato, Sez.IV, 16.01.2014, n.136) cui si rinvia espressamente e dal quale non si rinvengono ragioni per discostarsene.
Merita di essere peraltro osservato che l’argomento speso dagli appellanti, secondo cui le procedure verticali sarebbero del tutto legittime, avendo esse addirittura “anticipato” la disciplina al riguardo introdotta dalla c.d. legge Brunetta, non può essere accolto, posto che quest’ultima, per i dipendenti dell’amministrazione che indice il concorso, prevede una riserva di posti all’interno dell’unica procedura concorsuale pubblica, mentre quella prevista dal Comune di Napoli nel 2009 era una procedura separata e diversa dal concorso pubblico, dovendo dubitarsi della sua effettiva idoneità a realizzare un’adeguata e contestuale verifica con criteri uniformi della capacità professionale di tutti i concorrenti, inclusi gli interni, obiettivo quest’ultimo che rappresenta la ratio e la finalità della nuova disciplina.
la sentenza

Comments are closed.