L’informativa per la videosorveglianza deve essere visibile prima di entrare nell’area videosorvegliata

Corte di Cassazione, sez. II, sentenza n. 13663 del 5 luglio 2016

“L’installazione di un impianto di videosorveglianza all’interno di un esercizio commerciale, costituendo trattamento di dati personali, deve formare oggetto di previa informativa, ex art. 13 del d.lgs. N. 196 del 2003, resa ai soggetti interessati prima che facciano accesso dell’area videosorvegliata, mediante supporto da collocare perciò fuori del raggio d’azione delle telecamere che consentono la raccolta delle immagini delle persone e danno così inizio al trattamento stesso”.
la sentenza

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