Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 200 del 1 agosto 2016
Un MMG aveva comunicato all’ ASL le ore di distacco sindacale e di essere stato sostituito dalla dott.ssa X per n. 30 ore mensili per un totale, quindi, di n. 330 ore, per cui l’ASL liquidava il compenso alla dottoressa
Al fine di acquisire elementi di riscontro in ordine alla attendibilità del “numero delle ore di sostituzione”, i militari appartenenti ai N.A.S hanno richiesto al Servizio Farmaceutico dell’ASL “le immagini informatiche” delle ricette prescritte sui ricettari dei medici suindicati, verificando il timbro e la firma del medico prescrittore.
Tale attività istruttoria è stata svolta sul presupposto che durante l’orario di apertura dello studio di un medico di medicina generale l’attività svolta dal medico convenzionato comporta, sicuramente, anche la prescrizione di ricette mediche.
Le immagini informatiche delle ricette portavano a ritenere che nel 2012 la dottoresa abbia sostituito il medico titolare non per n. 330 ore ma per complessive 87,30 ore di apertura dello studio.
Nel corso delle indagini è emerso un ulteriore elemento significativo in ordine al fatto che la dottoressa non poteva aver svolto quelle ore di studio atteso che nel periodo dal 27 febbraio 2012 al 9 aprile 2012 (per complessivi n. 43 giorni) aveva sostituito altro medico per malattia e negli unici giorni (martedì e mercoledì) in cui gli orari dei due studi non si sovrappongono la dottoressa risulta aver rilasciato prescrizioni, utilizzando il ricettario del MMG, solo in due occasioni nel mese di febbraio (28 e 29), in un solo giorno nel mese di marzo (7) ed analogamente nel mese di aprile (4).
La inattendibilità di quanto attestato risulta ancor più evidente relativamente ai mesi di settembre e ottobre 2012, poichè non risultano ricette firmate.
Inoltre emerge dall’analisi dei tabulati delle utenze cellulari in uso alla dottoressa relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012 che le “celle di aggancio” (n. 4 ripetitori) della società Vodafone poste nelle immediate vicinanze dello studio, hanno rilevato minimi contatti dell’utenza telefonica che hanno confermato l’irrisorio volume di prescrizioni mediche rilasciate.
Altro elemento che suscita perplessità emerge dalle acquisizioni processuali per le quali il sanitario che nel 2012 avrebbe provveduto alle sostituzioni oltre ad essere legato da vincoli di parentela con il sostituito, risulta aver fatto un uso irrisorio degli strumenti ordinari di lavoro del medico di base e cioè ricettari e telefono.
L’inattendibilità, almeno parziale, delle richieste di sostituzione di cui trattasi, secondo il Collegio, è indice quantomeno di colpa grave sindacabile, se non di dolo conclamato, per cui il MMG è stato condannato a risarcire il danno erariale occorso all’ASL di appartenenza.
la sentenza