La trasmissione alla Corte dei Conti delle deroghe in materia di acquisti centralizzati, configura un’ipotesi di controllo sulla gestione, non un’ipotesi di controllo preventivo o successivo di legittimità.

Corte dei Conti, SS.RR. Controllo, deliberazione n. N. 12/SSRRCO/QMIG/16

La disposizione di cui al comma 510, dell’art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), riguardante la trasmissione alla Corte dei conti delle autorizzazioni rilasciate dagli organi di vertice amministrativo di deroga all’obbligo di ricorrere alle convenzioni, di cui all’art. 26 della legge n. 488/1999, stipulate da Consip S.p.A ovvero dalle centrali di committenza regionali, configura una ipotesi di controllo sulla gestione e/o di regolarità finanziario-contabile.
Diverse prospettazioni non appaiono coerenti con le finalità della norma. In particolare, deve essere esclusa qualsiasi riconducibilità all’ambito del controllo preventivo di legittimità su atti, di cui all’art. 3, comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in considerazione della natura tassativa dell’elencazione contenuta nella norma. Analogamente non può essere affermata la assimilabilità con le funzioni di controllo previste dall’art. 10 del d.lgs. n.123/2011, ricondotte da queste Sezioni Riunite, come già ricordato, nell’ambito del controllo successivo di legittimità su atti in considerazione della “finalità preminente dell’art. 10, del d.lgs., n. 123 del 2011 di sottoporre ad un particolare ed immediato esame gli atti che non hanno superato il vaglio dell’ufficio di controllo di ragioneria” che richiede “una valutazione puntuale della correttezza da parte del dirigente dell’esercizio della facoltà di dare corso comunque ai provvedimenti in parola.”.
Come si evince dalla deliberazione SS.RR. n. 9/2012 si tratta di una fattispecie del tutto peculiare, che non può trovare applicazione nell’ambito di altre previsioni normative di carattere generico, come quella in esame.
Analoga argomentazione porta ad escludere la possibilità di ricondurre l’esame delle autorizzazioni alla deroga di cui al comma 510 alle previsioni dell’art. 14 del d.lgs. n. 123/2011, anch’esso disciplinante l’ipotesi particolare di mancato riscontro alle osservazioni sul rendiconto formulate dall’ufficio di controllo di ragioneria o di mancata predisposizione del rendiconto medesimo.
Gli atti di autorizzazione devono essere inviati alle Sezioni regionali di controllo, laddove trattasi di amministrazioni periferiche dello Stato e enti aventi sede nelle regioni, alla Sezione centrale di controllo sulla gestione per quanto riguarda le amministrazioni centrali dello Stato e alla Sezione di controllo sugli enti con riferimento agli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958 n. 259
La deliberazione

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