Corte di Cassazione Civile, SS.UU., ordinanza n. 16067 del 2 agosto 2016
La controversia avente ad oggetto la pretesa creditoria dell’assistito dal Servizio sanitario nazionale che involga l’erogazione di farmaci indispensabili ed insostituibili per la cura della patologia da cui è affetto non rientra in alcuna delle previsioni di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e neppure nella giurisdizione amministrativa di legittimità di cui all’art. 7 c.p.a., ma è devoluta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, vertendo su un diritto soggettivo di credito conciato al diritto alla salute, garantito dall’art. 32 Cost.
la sentenza