Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, decreto n. 343 del 3 agosto 2016
Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), con decreto n. 343 ha definito modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria
Gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora.
Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti;per i contratti stipulati nel corso dell’anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre.
Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale e divengono esigibili il 1 ° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati.
Al cliente deve comunque essere assicurato un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni alla clientela prima che gli interessi maturati divengano esigibili.
Il cliente può autorizzare anche preventivamente, ma è una facoltà del cliente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili, ma, attenzione, in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale