Corte di Cassazione Civile, sez. L, sentenza n. 17245 del 22 agosto 2016
In materia di licenziamento del pubblico dipendente, la disposizione normativa prevede, dunque, i termini iniziali e finali del procedimento disciplinare (rispettivamente, a seconda della natura della sanzione, venti o quaranta per la contestazione e sessanta o centoventi per la chiusura), nonché termini pre-procedimentali o endo-procedimentale costituiti, rispettivamente, dalla trasmissione degli atti all’ufficio disciplinare da parte dal responsabile della struttura (comma 3 dell’art. 55 bis) o, nel caso che qui interessa, dalla convocazione del dipendente per essere sentito a sua difesa (da comunicare con un preavviso di almeno dieci giorni, venti in caso di provvedimenti più gravi, comma 2 innanzi riportato).
I termini iniziali e finali che cadenzano il procedimento disciplinare rappresentano il limite per l’esercizio del potere disciplinare e alla loro violazione è chiaramente ricollegata la sanzione della decadenza. La violazione di questi termini si sostanzia nella preclusione irrimediabile all’adozione del provvedimento disciplinare, operando in via automatica la decadenza prevista dalla disposizione, in quanto con la fissazione di tale ambito temporale massimo il legislatore ha inteso disciplinare l’esercizio di uno dei tipici poteri di cui il datore di lavoro è titolare nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, il potere disciplinare, l’esercizio del quale incide sulla sfera giuridica del lavoratore. Il limite della tempestività del procedimento disciplinare (predeterminato dal legislatore mediante la previsione di determinati termini di inizio e fine della procedura) condiziona l’esercizio del potere.
Il termine che temporizza la fase endo-procedimentale risponde, invece, ad una ratio diversa essendo posto a garanzia del diritto di difesa del dipendente, per predisporre una adeguata difesa da sottoporre al datare di lavoro e la cui violazione determina la nullità del procedimento ove il dipendente deduca e dimostri che il suo diritto di difesa è stato frustrato dalla contrazione del termine
la sentenza