Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 220 del 5 settembre 2016
Un collaboratore scolastico chiedeva congedo straordinario retribuito di un mese per assistere la moglie disabile, ma poi si recava in Kenia con un’altra donna. E così ripeteva la condotta negli anni a seguire per ben cinque volte (di cui una mentre la moglie era ricoverata in ospedale).
Scoperto, è stato condannato in sede penale alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione e alla confisca di una somma pari alla retribuzione illegittimamente percepita.
Successivamente la Corte dei Conti l’ha condannato a risarcire all’amministrazione la somma illegittimamente percepita come retribuzione, sulla base del fatto che secondo la consolidata giurisprudenza “la confisca penale …. costituisce alternativamente una sanzione accessoria o una misura di sicurezza (cfr. Cass. Pen, III, 24 settembre 2008 n. 39172), che nulla ha a che vedere con il risarcimento dei pregiudizi provocati alla persona danneggiata dal reato, né, a maggior ragione, con la presa risarcitoria del danno erariale fatta valere dal Pubblico Ministero della Corte dei conti (Corte conti, Sezione giurisdizionale Regione Lazio 17 luglio 2009 n. 1380, Sezione giurisdizionale Regione Umbria 8 maggio 2008 n. 76). La confisca infatti non ha natura risarcitoria, non costituendo in alcun modo beneficio per l’Amministrazione danneggiata (Corte dei conti Sezione giurisdizionale Regione Lombardia 29 giugno 2011 n. 407 e 9 settembre 2011 n. 545); del resto l’importo confiscato è introitato dall’ Amministrazione statale e non dall’ Amministrazione” (nella specie scolastica) ove prestava servizio il convenuto