Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 482 del 14 settembre 2016
Un medico dell’INPS ha espletato, nel biennio 2012/2013, ed in assenza di autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza, numerose perizie medico-legali e di consulenza tecnica di parte, per conto di diverse società di assicurazione.
La Corte dei Conti ha ritenuto tutto ciò in palese violazione delle previsioni di cui al Regolamento INPS, approvato con determina presidenziale n.12 del 1 febbraio 2012 (e vigente all’epoca dei fatti), in materia di “Disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni a svolgere attività esterne all’Ufficio per i dipendenti dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale”, successivamente sostituito da quello approvato con determinazione commissariale n.19 del 6 marzo 2014. Tale regolamento prevede la necessità della preventiva autorizzazione per lo svolgimento delle attività esterne esercitabili (art. 9), e che la violazione del divieto costituisce giusta causa di recesso.
Il predetto Regolamento trova spazio (anche) nei confronti del personale medico, con particolare riferimento al profilo della necessità dell’autorizzazione per lo svolgimento delle attività esterne, come del resto riconosciuto anche dal Tribunale di Napoli, nella sentenza di rigetto del ricorso avverso il licenziamento
Può allora ragionevolmente ritenersi che il successivo Regolamento in materia di incompatibilità di marzo 2014 abbia semplicemente esplicitato quanto già previsto nel precedente Regolamento, senza rivestire alcun carattere innovativo.
La stessa circolare INPS n.37 del 24.3.2014 evidenzia che l’art.2 del regolamento del 2014 definisce l’ambito applicativo dello stesso, “chiarendo” (evidentemente rispetto alla precedente disciplina regolamentare) la sua operatività anche nei confronti dei dipendenti dell’Area medica.
la sentenza