La rotazione dei dirigenti non può essere vanificata da esigenze di tutela ex L. 104 e da esigenze di rinnovo dell’incarico

Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Puglia, deliberazione 144/2016/PREV

L’art.19 del D.Lgs. n.165/2001 va coordinato con la legge n.190/2012 specie per quanto concerne la c.d. “rotazione” degli incarichi. Il legislatore, infatti, con quest’ultima disciplina, ha chiaramente manifestato un notevole disfavore nei confronti della prolungata permanenza dei dirigenti pubblici negli incarichi conferiti. Non risulta sufficiente a superare la normativa indicata il generico riferimento all’esigenza di garantire la continuità amministrativa e il buon andamento dell’attività amministrativa in rapporto a procedure in itinere, anche se importanti e delicate. Se la presenza, del tutto ordinaria e fisiologica, di procedure amministrative in itinere, pur importanti e delicate, comportasse automaticamente la possibilità di rinnovare gli incarichi dirigenziali in asserita applicazione del principio di buon andamento e di continuità amministrativa, finirebbe con essere sostanzialmente vanificata la normativa che, in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, impone, invece, la rotazione degli incarichi, l’espletamento di procedure comparative e la presenza di precisi limiti temporali. L’art.33 della legge n.104/1992 consente all’avente diritto di non poter essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso ma non di poter conservare, in deroga alla normativa generalmente applicabile, ad libitum o a tempo eventualmente indeterminato, l’incarico dirigenziale ricoperto.
La deliberazione

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