Il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell’ufficio non incide in alcun modo sulla validità dell’iscrizione a ruolo del tributo

Corte di Cassazione, sez. 6-T, sentenza n. 19761 del 3 ottobre 2016

Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell’ufficio non incide in alcun modo sulla validità dell’iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (Cass. 26053/15, 6199/15, 6610/13); del resto, anche la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto “quando non è in dubbio la riferibilità di questo alrAutotità da cui promana, giacchè l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge” (Cass. 4555/15, 25773/14, 1425/13, 11458/12, 13461/12, 6616/11, 4283/10, 4757/09 14894/08, 4923/07, 9779/03, 2390/00; cfr. Corte Cost. n. 117/00).
Inoltre, costituisce ius receptum il principio per cui, in mancanza di una sanzione espressa (e quindi diversamente dall’avviso di accertamento, che a norma degli artt. 42, d.P.R. n. 600/73 e 56, d.P.R. n. 633/72, è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato), opera la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, sicché, atteso il principio di tassatività delle nullità, tale sanzione non può trovare applicazione (Cass. 24492/15), come è stato specificamente affermato, oltre che per la cartella esattoriale (Cass. 13461/12), il diniego di condono (Cass. 11458/12 e 220/14), l’avviso di mora (Cass. 4283/10) e l’attribuzione di rendita (Cass. n. 8248/06), anche per la omessa sottoscrizione del ruolo (Cass. 24322/14), non rinvenendosi alcuna sanzione di nullità nell’art. 12, ult.co ., d.P.R. n. 602/73.
Anche sotto il profilo dell’onere probatorio è stato precisato che, a fronte di un atto che si presume riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, l’onere della prova diretta a vincere tale presunzione di legittimità grava sul contribuente (Cass. 24322/14), che non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell’atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti (Casss. 6616/11), tenuto conto anche della “natura vincolata” degli atti meramente esecutivi, quali il ruolo e la cartella di pagamento, che non presentano in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, con la conseguenza che va applicato il generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell’art. 21-octies, L. n.241/1990, il quale impedisce l’annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Cass. 2365/13, che in una fattispecie di contestazione della legittimità dell’iscrizione a ruolo relativa ad Ici, ha ritenuto irrilevanti i vizi denunziati di omesso deposito del provvedimento di nomina sindacale del funzionario che aveva sottoscritto il ruolo e di omessa documentazione dei requisiti professionali dello stesso).
la sentenza

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