I risparmi da piani triennali di razionalizzazione della spesa, possono incrementare i fondi della contrattazione decentrata sforando il tetto del 2015? La parola alle Sezioni Riunite

Corte Dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, Deliberazione n. 111/2016/QMIG

Un Comune chiedeva alla competente Sezione di Controllo della Corte dei Conti se, a seguito di economie di spesa derivanti dall’attuazione di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, è possibile integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2016 superando il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 (tetto di spesa)”.
Nei recenti precedenti le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti hanno pacificamente concluso nel senso di “non consentire comunque in simili fattispecie alcuna deroga (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 324/2014/PAR; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 378/2014/PAR, v. Sezione regionale di controllo per la Liguria, n.73/2016/PAR).
Inoltre la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Piemonte n. 14 del 2013 ha indicato come ipotesi derogatoria proprio una riorganizzazione del personale realizzata nell’attuazione di un piano di razionalizzazione della spesa, mentre non così le deliberazioni n. 257/2012 della Sezione Regionale di Controllo del Piemonte; n.324/2014 PAR della Sezione di Controllo della Lombardia e la 378/2014 PAR della Sezione Controllo del Veneto, da dove emergerebbe con estrema chiarezza, anche in presenza di un piano di riorganizzazione del personale dell’amministrazione, l’impossibilità del superamento della soglia del tetto di spesa per il trattamento accessorio.
Stante la riportata discordanza di pareri sulla questione e attesa, pertanto, la necessità di un indirizzo interpretativo univoco in materia, la Sezione ha ritenuto opportuno che venga sottoposta all’esame del Presidente della Corte dei conti la valutazione sull’opportunità di deferire la questione alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni riunite, la seguente questione:
se con riferimento al vincolo imposto dall’art. 1 comma 236 della legge di stabilità 208/2015, sia consentito derogare al divieto di cui all’articolo 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, nell’ipotesi di economie di spesa derivanti dall’attuazione di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione delle spese.
la deliberazione

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