Corte di Cassazione, sez. L, sentenza n. 22661 del 8 novembre 2016
La reiterata violazione della regola aziendale riguardante l’obbligo dei lavoratori di attestare la propria presenza in entrata e in uscita mediante il c.d. badge elettronico, con utilizzo della procedura manuale al di fuori di ogni plausibile ragione, integra condotta grave sotto il profilo oggettivo (non consentendo un controllo circa il rispetto dell’orario di lavoro e
l’espletamento degli straordinari) e sotto il profilo soggettivo (in ragione dell’assenza di una valida ragione giustificatrice fornita dal lavoratore). Hanno rilevato, inoltre, che la descritta condotta denota scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti dal lavoratore, conformando il proprio comportamento a canoni di buona fede e correttezza, il tutto con grave negazione dell’elemento fiduciario
la sentenza