L’autorizzazione a svolgere incarichi extra-officio, pur se connotata da discrezionalità, non può essere in contraddizione con precedenti provvedimenti

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n.4896 del 22 novembre 2016

In linea di principio, può essere oggetto di discussione il peso da riconoscere a una precedente sanzione disciplinare rispetto al rilascio dell’autorizzazione a svolgere un incarico extragiudiziario. Tuttavia, il Consiglio ha posto in essere comportamenti contraddittori nell’ambito della medesima vicenda, accordando prima e negando poi l’autorizzazione all’insegnamento in presenza di quel medesimo illecito disciplinare, senza spiegare – se non in termini puramente tautologici – le ragioni di questo mutamento di indirizzo e trincerandosi (nelle difese dell’Avvocatura) nella titolarità di una potestà discrezionale, che nessuno certo nega, ma che nel caso di specie è stata esercitata in maniera contraddittoria e irragionevole, con modalità tali, dunque, da consentire di darne largamente per provata la colpa come elemento costitutivo dell’illecito aquiliano.
la sentenza

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