Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n.4896 del 22 novembre 2016
In linea di principio, può essere oggetto di discussione il peso da riconoscere a una precedente sanzione disciplinare rispetto al rilascio dell’autorizzazione a svolgere un incarico extragiudiziario. Tuttavia, il Consiglio ha posto in essere comportamenti contraddittori nell’ambito della medesima vicenda, accordando prima e negando poi l’autorizzazione all’insegnamento in presenza di quel medesimo illecito disciplinare, senza spiegare – se non in termini puramente tautologici – le ragioni di questo mutamento di indirizzo e trincerandosi (nelle difese dell’Avvocatura) nella titolarità di una potestà discrezionale, che nessuno certo nega, ma che nel caso di specie è stata esercitata in maniera contraddittoria e irragionevole, con modalità tali, dunque, da consentire di darne largamente per provata la colpa come elemento costitutivo dell’illecito aquiliano.
la sentenza