Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, sentenza n. 200 del 30 novembre 2016
Risulta elemento determinante per qualificare come particolarmente grave la condotta del convenuto il fatto che tutti gli atti della procedura selettiva firmati dal Dott. X , nella qualità di Direttore Generale f.f., siano stati posti in essere ai sensi dell’art. 3, comma 6 del D.lgs. n. 502/1992
Ciò in quanto “in ogni caso è chiaro dal tenore letterale della norma che il direttore amministrativo e sanitario agiscono in qualità di delegati del direttore generale … se (sia pur non menzionata) la ragione della presenza del direttore amministrativo sta proprio nella partecipazione alla selezione del figlio del Direttore Generale, questi, a fronte della (sua) situazione di manifesta incompatibilità si è limitato, con atto volontario, a delegare la propria attività nella selezione ad un soggetto, il direttore amministrativo, che ha agito come delegato, il che ha comportato che tutti gli effetti dell’agire del direttore amministrativo si siano prodotti in capo al delegante Direttore Generale. La delega da parte del soggetto incompatibile dell’attività in ordine alla quale si verifica la situazione di incompatibilità non è, all’evidenza, sufficiente a consentire il superamento della condizione di incompatibilità stessa, perché è insita nella delega, qui con pieni poteri di rappresentanza del direttore generale, la riferibilità al delegante dei risultati degli atti del delegato. La delega non è atto idoneo a spezzare il vincolo fra il candidato ed il soggetto incompatibile che in questo caso è più di un semplice membro della commissione, ma è proprio il datore di lavoro che sceglie, con ampia discrezionalità a chi conferire l’incarico”
la sentenza