Anche la cessazione di incarichi dirigenziali a termine sono rilevanti per la riduzione del fondo decentrato.

Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, Deliberazione n. 378/2016/PAR

L’obiettivo di contenimento e riduzione della spesa di personale non sia più da considerare mera espressione di un principio di buona gestione al quale tendere, ma rappresenti un vero e proprio obiettivo vincolato” (delibera n. 154/2011/PAR), e che è presente nell’ordinamento “un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato” (Sezione Regionale di controllo per l’Abruzzo, n. 134/2016), sottolinea, sulla base delle considerazioni che precedono, la precettività del vincolo anche nei confronti delle spese riferite agli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 110, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 2000, le quali non solo devono essere computate ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010” (Sezione Autonomie 14/2016), ma anche quindi rispettare il vincolo dell’art. 1 comma 236 della Legge n. 208/2015.
il parere

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