Corte di Cassazione Penale, sez. 3, sentenza 45198 dep. 26 ottobre 2016
Con sentenza del 23 dicembre 2013 il Tribunale aveva condannato le amministratrici di una S.r.l esercente un night club , per avere installato e posto in funzione nei locali di tale club impianti ed apparecchiature audiovisive dalle quali era possibile controllare a distanza l’attività dei lavoratori dipendenti, in assenza di accordo con le rappresentanze sindacali e con la commissione interna e senza osservare le modalità indicate dalla locale Direzione Territoriale del lavoro) La disposizione, tuttora vigente, pur non trovando più (cfr. Sez. 3, n. 40199 del 24/9/2009, Masotti, Rv. 244902) sanzione nell’art. 38, comma 1, della medesima I. 300 del 1970, a seguito della soppressione del riferimento all’art. 4 nel suddetto art. 38, comma 1, da parte dell’art. 179 d.lgs. 196 del 2003 (che colma la lacuna mediante il combinato disposto dei suoi artt. 114 e 171, che confermano quanto disposto dall’art. 4 e rinviano alle sanzioni contemplate dal suddetto art. 38, comma 1, I. 300 del 1970, con la conseguente esclusione della depenalizzazione della fattispecie ad opera dell’art. 1, comma 1, d.lgs. 8 del 2016, essendo prevista la pena alternativa dell’ammenda o dell’arresto e non la sola pena pecuniaria), prevede una condotta criminosa rappresentata dalla installazione di impianti audiovisivi idonei a ledere la riservatezza dei lavoratori, qualora non vi sia stato consenso sindacale (o autorizzazione scritta di tutti i lavoratori interessati, cfr. Sez. 3, n. 22611 del 17/04/2012, Banti, Rv. 253060) o permesso dall’Ispettorato del lavoro.
Si tratta di un reato di pericolo, essendo diretto a salvaguardare le possibili lesioni della riservatezza dei lavoratori, con la conseguenza che per la sua integrazione è sufficiente la mera predisposizione di apparecchiature idonee a controllare a distanza l’attività dei lavoratori, in quanto per la punibilità non è richiesta la messa in funzione o il concreto utilizzo delle attrezzature (Sez. 3, n. 4331 del 12/11/2013, Pezzoli, Rv. 258690), essendo sufficiente l’idoneità al controllo a distanza dei lavoratori (cfr. Sez. 3, n. 8042 del 15/12/2006, Fischnaller, Rv. 236077) e la sola installazione dell’impianto (Sez. L, Sentenza n. 2722 del 23/02/2012, Rv. 621115, Bonforti contro Unicredit Capogruppo Gruppo Bancario Unicredit Spa; Sez. L, Sentenza n. 2117 del 28/01/2011, Rv. 616046, Antonini ed altri contro Prosegur Servizi Sri). Ne consegue la manifesta infondatezza della censura relativa al mancato accertamento della funzionalità delle telecamere di cui è stata accertata l’installazione all’interno del locale notturno gestito dalla società amministrata dalle ricorrenti (con la precisazione del loro collegamento ad un monitor posto in una stanza attigua a quella nella quale si svolgevano gli spettacoli), non essendo necessaria la messa in funzione od il concreto utilizzo delle apparecchiature di controllo a distanza, essendo sufficiente, al fine della configurazione del reato in esame, la loro predisposizione e la funzionalità ed idoneità al controllo a distanza dei lavoratori.
la sentenza