Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n. 1 del 2 gennaio 2017
La ritenuta su stipendi e pensioni, che era stata inizialmente prevista dal legislatore per i cd. agenti contabili, è stata poi disciplinata per la responsabilità dei “funzionari aventi gestione del pubblico danaro o valore o materia” dall’art. 1, commi 1 e 2, del RD n.259/1939
La disposizione prevede che la ritenuta su stipendi e pensioni, provvedimento cautelare per la tutela del credito da responsabilità erariale, è destinata, come tale, a decadere se entro il termine di sei mesi non “sia iniziato il relativo giudizio di responsabilità avanti alla Corte dei conti o presentata richiesta, da parte dell’amministrazione, alla Procura regionale della Corte dei conti per il sequestro conservativo”.
L’applicabilità della disposizione a tutti i casi di responsabilità nascenti da un rapporto di servizio dopo iniziali incertezze è oggi pacifica nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. Sicilia, n. 1369 del 2010; Sezione di Appello per la Sicilia, sentenza n.4472014, che richiama Sezione giurisdizionale Regione Emilia Romagna, 20 ottobre 2003; in senso conforme, cfr. anche Piemonte, sent. n. 194/2012, Emilia Romagna sent. n.50/2015), sulla considerazione della progressiva unificazione dei regimi delle responsabilità dei pubblici funzionari e agenti.
Coerentemente, però, deve rilevarsi che l’istituto, se è applicabile in via generale a fronte dell’esigenza cautelare connessa all’accertamento di qualunque ipotesi di responsabilità erariale, deve costituire un modello generale, e non può ammettersi che se disposta quale misura di attuazione del fermo, la decadenza semestrale non debba rispettarsi.
Ciò per la dirimente considerazione che la ratio della decadenza prevista dall’art. 1, commi 1 e 2, del R.D. n.259/1939 va individuata nella necessità di non protrarre la riduzione del credito che è destinato alle esigenze di vita (il credito da stipendio o da pensione) oltre i termini temporali congrui per promuovere un accertamento in sede giudiziale, o un provvedimento giurisdizionale che disponga il sequestro o altro provvedimento cautelare a tutela del preteso credito da risarcimento del danno, con tutte le garanzie che gli sono proprie (e che sono invece estranee al provvedimento di autotutela dell’amministrazione) – termine temporale che il legislatore ha individuato in sei mesi- ; tale ratio sarebbe del tutto illogico e contrario all’evoluzione del sistema della responsabilità erariale ignorare nella fattispecie in cui l’amministrazione disponga la ritenuta cautelare sullo stipendio o sulla pensione in ragione di un credito derivante non già da “maneggio di danaro” in senso stretto, ma da altre fattispecie di responsabilità amministrativo patrimoniale, o in attuazione di provvedimento cautelare di altra amministrazione, come nella ipotesi presente.
la sentenza