Corte di Cassazione, sez. L, sentenza n. 166 del 05 gennaio 2017
Il Collegio ha ritenuto di dare continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165 del 2001, dall’ accoglimento della domanda di passaggio ad altra amministrazione in relazione alla qualifica esposta nella domanda stessa, con inquadramento nella qualifica corrispondente, non discende il diritto per il dipendente ad ottenere, in ordine al rapporto di lavoro costituito su tale base, il superiore inquadramento in ragione della qualifica superiore acquisita successivamente al passaggio stesso nell’amministrazione di provenienza. E’ stato precisato che il passaggio è chiesto ed avviene proprio in ragione di una disponibilità creatasi nell’organico dell’Amministrazione di destinazione, nella qualifica prevista; che la domanda di passaggio non può essere scissa dalla qualifica per cui è chiesta in ragione delle disponibilità palesate dall’Amministrazione di destinazione; che dall’atto di quest’ultima, che dà corso al passaggio, non può essere scorporato quanto relativo al trasferimento da quanto relativo alla qualifica per cui lo stesso è effettuato, non sussistendo un diritto del dipendente al passaggio indipendentemente dal posto in organico per cui è stato chiesto e disposto; che non è coerente con le esigenze di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, in ragione di quanto previsto dal citato art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, che un ente terzo incida sul rapporto di lavoro presso altra P.A., potendone conseguire un possibile pregiudizio per l’organizzazione e la programmazione del fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dell’ente titolare del rapporto di lavoro, sia quando il superiore inquadramento sia disposto dall’Amministrazione di provenienza dopo il passaggio con effetto ex tunc, sia quando lo stesso sia disposto dopo la domanda, prima del passaggio (Cass. 20328/2016, 17117/013).
la sentenza