Non esiste una giurisdizione esclusiva in materia di danno erariale, e due azioni risarcitorie possono coesistere

Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, Sentenza n. 5 del 11 gennaio 2017

Allo stato attuale il danno è concreto ed effettivo perché collegato a precise fatture della società pubblica che risultano ancora non onorate, come dichiarato alla Guardia di Finanza dagli attuali funzionari degli enti locali che hanno confermato l’evidenza contabile. Il dato oggettivo della incardinazione di un giudizio civile risarcitorio da parte della società non è preclusivo dell’esercizio dell’azione di responsabilità erariale in quanto, come la giurisprudenza ha sempre affermato fin da Corte costituzionale n. 773/88, non esiste una giurisdizione esclusiva in materia di danno arrecato ad una pubblica Amministrazione, ben potendo coesistere due diverse azioni risarcitorie, entrambe sino a quando attraverso una sola delle due azioni sia stato integralmente conseguito il bene della vita oggetto delle domande. La problematica in esame è, quindi, stata sempre risolta in termini di procedibilità della domanda, nell’unico senso che l’avvenuta liquidazione del danno in sede civile comporta il non luogo a provvedere di questa Corte per sopravvenuta carenza di interesse (vedi Sezione 2^appello n. 26/2013, Sezione Lazio n. 738/2010). Nella specie nessuna preclusione risulta intervenuta in quanto il danno contestato non è stato minimamente recuperato e quindi è quanto mai concreto ed attuale. Né può avere alcuna rilevanza la deduzione di coloro che sostengono che neppure dinanzi al Giudice ordinario la somma dovuta alla partecipata sia ancora esattamente determinata: infatti l’azione erariale, come si è detto, muove dalle fatture che ancora risultano non onorate e l’addebito riguarda i soggetti che a vario titolo hanno ricevuto le fatture e non hanno provveduto al pagamento delle stesse, pur avendole contestate e su queste ragioni il Collegio avrà successivamente modo di soffermarsi per dichiararle infondate.
la sentenza

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