Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Sicilia, sentenza n. 15 del 16 gennaio 2017
La Procura regionale, riscontrando una situazione di palese incompatibilità con i servizi prestati come infermieri professionali presso l’ASP e la violazione del dovere di esclusività, ha notificato ai dipendenti segnalati dall’Asp, un articolato invito a dedurre, in relazione al quale, alcuni intimati hanno fatto pervenire le proprie deduzioni difensive mentre altri hanno prodotto le attestazioni di avvenuto pagamento delle somme contestate.
L’ordinanza del Giudice di legittimità dianzi richiamata (Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 19072 del 28 settembre 2016) ha infatti affermato che, qualora il danno erariale contestato al pubblico dipendente consista unicamente nel mancato riversamento all’amministrazione datrice di lavoro dei compensi ricevuti da terzi, la giurisdizione della Corte dei conti può esercitarsi con riguardo alle sole condotte poste in essere successivamente all’entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, introduttiva del comma 7 bis dell’art. 53 del d.lgs n. 165/2001.
Secondo le Sezioni unite, per i fatti occorsi prima della riportata novella legislativa il giudice contabile non ha la giurisdizione, salvo che le condotte dei dipendenti infedeli siano state produttive di ulteriori profili di danno all’erario, ad esempio, in termini di danno all’immagine.
La Cassazione ha inoltre rilevato che vi è un’ontologica differenza tra la mera omissione della reversione del profitto incamerato dal dipendente e il danno erariale e, con specifico riferimento al comma 7 dell’art. 53 ed alle ricadute in ordine alla giurisdizione, così si è espressa: “La natura dunque latamente sanzionatoria (…omissis…) della disposizione in esame, se attribuiva un potere alla PA datoriale di esigere quanto corrisposto da terzi al dipendente privo dell’autorizzazione ad intraprendere attività lavorativa, non poteva però, prima della novella del 2012, trasformare la richiesta di pagamento discendente disciplinata ex lege in una domanda risarcitoria, con presunzione oltretutto assoluta di danno e conseguente devoluzione alla giurisdizione contabile”.
L’ordinanza in commento ha quindi concluso nel senso che la giurisdizione della Corte dei conti sui fatti avvenuti prima del 28.11.2012 (entrata in vigore della legge n. 190/2012) non possa radicarsi in ordine alla mera omissione del versamento del compenso da parte del dipendente ma richiede l’emersione di uno specifico ed ulteriore profilo di danno erariale, completo di tutti i suoi elementi strutturali.
Dall’analisi del contenuto dell’atto di citazione della Procura regionale e dagli atti di causa, emerge con chiarezza, da un lato, che la contestazione mossa agli odierni convenuti consiste unicamente nella mancata restituzione delle somme indebitamente percepite per i servizi svolti presso terzi in assenza di autorizzazione e, dall’altro, che le condotte asseritamente causative di danno si sono svolte tutte anteriormente all’entrata in vigore del comma 7 bis dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.
Per quanto concerne tale ultimo aspetto, si osserva che la denuncia inoltrata alla Procura regionale dall’ASP di Ragusa (nota prot. n. 8155 del 17.4.2013), recante in allegato i provvedimenti disciplinari irrogati ai dipendenti in questione (aff. 1-167), consente di collocare temporalmente i servizi svolti dai convenuti presso la Medicare per come segue: Alabisio sino al gennaio 2011, Cassibba fino al febbraio 2012, Di Rosa fino al novembre 2007, Ferro sino ad agosto 2010, Giallo, Giummarra e Occhipinti Andrea fino al gennaio 2012, Occhipinti Giuseppe fino al maggio 2011 e Trigilia fino al giugno 2007.
Per le superiori considerazioni va dunque dichiarato, nel caso di specie, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti.
la sentenza