Un sindaco deve rinunciare a qualsiasi incarico, anche se avuto prima di essere eletto? La parola alla Sezione delle Autonomie

Corte dei conti, Sezione del controllo per la Regione Sardegna, Deliberazione n. 2/2017/PAR

Un Sindaco chiede se il principio di gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive, introdotto dall’art. 5, comma 5, del D.L. n. 78 del 2010, operi anche nei confronti di coloro che hanno assunto la titolarità di cariche elettive in epoca successiva al conferimento dell’incarico
La Sezione regionale della Corte dei Conti, rimettendo il quesito al Presidente della Corte dei conti per la valutazione dell’opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie, chiede se, in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata, la disciplina vincolistica di cui all’art. 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010 si riferisca a tutte le ipotesi di incarico, comunque denominato, oppure se siano configurabili eccezioni. Nello specifico chiede.
– se nei confronti della disciplina vincolistica de qua possano configurarsi particolari fattispecie di esclusione oltre ai casi contemplati nella deliberazione n. 11/SEZAUT/2016/QMIG del 31 marzo 2016 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con riferimento alla condizione dei titolari di cariche elettive nei Comuni di ridotte dimensioni demografiche;
– se la disciplina vincolistica de quo debba trovare integrale applicazione anche nelle ipotesi in cui l’assunzione della titolarità della carica elettiva sia successiva al conferimento dell’incarico
la deliberazione

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