Per la violazione del regime intramoenia, la competenza è ancora della Corte dei Conti, e non si applica la norma ante L. 190/2012

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia, sentenza n. 42 del 24 gennaio 2017

Il Procuratore regionale chiedeva la condanna di un medico al risarcimento di una somma pari all’importo della differenza della retribuzione in regime di esclusiva con quella non in regime di esclusiva per il periodo 2007 -2008.
Quindi il collegio ha convenuto che , come già statuito da costante giurisprudenza contabile il comportamento contra legem di per sé integra già la fattispecie dell’illecito (vedi Corte Conti, App. Sicilia n.47/2007), e dunque, avendo il convenuto percepito la retribuzione intera, a fronte di una attività professionale esterna, per la quale era previsto un trattamento economico ridotto, tale attività rende quanto percepito in più a titolo di retribuzione di posizione variabile e di risultato un comportamento amministrativo illecito, con un indebito, con conseguente dovere di risarcimento/restituzione a titolo di responsabilità amministrativa per tutto l’anno 2007, periodo di riferimento della citazione del Procuratore.
Circa il quantum della pretesa risarcitoria, indicato nell’atto di citazione nella misura di €. 18.156,17, rileva il Collegio che esso è richiesto solo per le somme percepite in più dal medico nel periodo temporale che va dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. Il calcolo degli emolumenti non dovuti è stato eseguito analiticamente dall’Amministrazione e corrisponde esattamente a quanto illegittimamente liquidato al medico convenuto per la non spettanza del regime economico collegato all’esclusività della prestazione sanitaria resa.
Conseguentemente, la domanda del Procuratore Regionale è stata accolta, condannando il convenuto al risarcimento della somma di € 18.156,17,
Va rilevato che in tal caso non è stata applicata la sentenza della Cassazione, a SS.UU., che ha rilevato un difetto di giurisdizione per le prestazioni non autorizzate anteriori alla L. 190/2012.
Tale apparente discrepanza, può essere risolta in considerazione del fatto che per il personale medico non si applica la normativa di cui all’art. 53 del d.lgs. 165/2001, ma quella specifica in materia di libera professione intramuraria.
la sentenza

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