Per le somme versate per le gite scolastiche, devono essere emesse le reversali di incasso firmate dai dirigenti scolastici

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sentenza n. 58 del 30 gennaio 2017

La pretesa risarcitoria azionata nel presente giudizio dalla Procura regionale trae origine dalla asserita non corretta gestione contabile delle gite di istruzione ad opera del D.S.G.A. dell’istituto “X” per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. In particolare, il pubblico ministero ha imputato all’odierna convenuta di non avere emesso le reversali per l’incasso delle quote di partecipazione ai viaggi di istruzione versate dagli studenti. L’importo contestato è stato determinato, in conformità alle risultanze delle verifiche eseguite dai revisori dei conti del menzionato istituto scolastico (richiamate nell’atto di citazione), in euro 14.250,00, somma pari, nel complesso, alle quote unitarie dovute dagli alunni per ogni singola iniziativa moltiplicate per il numero dei partecipanti a ciascuna gita di istruzione. I suddetti revisori non avevano infatti riscontrato agli atti la documentazione relativa alla contabilizzazione di tali entrate mentre era certo l’avvenuto svolgimento dei viaggi d’istruzione e il pagamento dei mandati alle agenzie di viaggio per i servizi prestati.
A mente del regolamento interministeriale n. 44 del primo febbraio 2001, recante le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”, il D.S.G.A. e il dirigente scolastico provvedono ad apporre la propria firma sulle reversali di incasso e sui mandati di pagamento (artt. 10 e 12); con riguardo alle predette scritture contabili, il D.S.G.A. svolge le funzioni di proponente. Ancora, ai sensi dell’art. 15 del regolamento, vi è un obbligo decennale di conservazione delle reversali e dei mandati completi dei relativi allegati.
A nulla valgono, quindi, le eccezioni formulate dalla difesa circa l’estraneità della convenuta alle vicende in commento.
Ricostruito in tal modo l’apporto della funzionaria nella causazione del danno, emerge la concorrente responsabilità, nella vicenda in esame, del dirigente scolastico.
la sentenza

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