Anche se vi è una sentenza di condanna per responsabilità medica, a volte non vi è danno erariale

Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per l’Emilia Romagna, sentenza n. 45 del 13 febbraio 2017

Il fatto origina da una segnalazione del direttore generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, che segnalò alla Procura Regionale un caso di colpa medica accertato con sentenza civile di primo grado non impugnata, con la quale ai genitori di una paziente minore, è stata corrisposta la somma di euro 139.711,61, per danni subiti durante il parto.

Infatti il Tribunale civile aveva dichiarato la responsabilità dell’Azienda Unità Sanitaria in relazione alle lesioni patite dal minore nel corso del parto distocico e aveva condannato l’Azienda sanitaria al risarcimento dei danni. La sentenza non era stata appellata e quindi ormai coperta dal giudicato.

Con ordinanza n. 32/15/R dell’8 maggio 2015, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per acquisire il parere dell’Ufficio medico-legale del Ministero della salute, che l’ha reso concludendo nel senso che “si trattò di una situazione non comune, non ordinaria ma “eccezionale”, e che non poteva essere prevenuta dalle due operatrici

Quindi il Collegio ha respinto le accuse della Procura Regionale, mandando assolte le operatrici sanitarie, nonostante la sentenza civile di condanna definitiva.

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