Corte di Cassazione Penale, sez. 1 , sentenza n. 7311 dep 16 febbraio 2017
L’art. 443 cod. pen., rubricato come “Commercio o somministrazione di medicinali guasti”, punisce il fatto di chi “detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti”.
La detenzione per il commercio può sussistere anche se manchi la vendita o anche la esposizione in vendita, bastando la conservazione della cosa destinata al commercio in qualsiasi luogo, che valga a generare il convincimento che si tratti in realtà di detenzione per il commercio. La punibilità è quindi anticipata ed il reato è di pericolo e non di danno. Il medicinale scaduto è imperfetto e la presunzione si fonda sulla previsione della perdita di efficacia del farmaco scaduto. Il commercio, in economia, realizza lo scambio di beni mobili o immobili, e di servizi sul mercato in cambio di moneta. Come si legge nella Relazione al codice penale, pone in commercio chi in qualsiasi modo idoneo offre al pubblico, direttamente o a mezzo di altri le cose delle quali si tratta. La nozione di commercio equivale alla messa in circolazione del medicinale. La norma pertanto intende coprire tutti i comportamenti che portano alla diffusione del bene ed in tal senso deve essere intesa l’endiadi “Commercio e somministrazione” indicativa appunto di una progressione che intende coprire tutte le modalità con cui il bene entra nel circuito della distribuzione. Si va dalla prodromica detenzione per il commercio, punita ex se, al commercio effettivo ed alla somministrazione che, pur senza realizzare l’esercizio di un commercio, porta però all’uso comune i medicinali (comprende quindi, anche la cessione a titolo gratuito). È quindi condivisibile, e va ribadita, la prevalente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “in tema di configurabilità dell’ipotesi criminosa di cui all’art. 443 cod. pen., la detenzione per il commercio e la detenzione per la somministrazione di medicinali non costituiscono situazioni differenti, perché entrambi funzionali e dirette all’uso effettivo del farmaco; ne consegue che la detenzione per la somministrazione è un aspetto della prima previsione contenuta nell’art. 443 cod. pen.”. (Cass. sez. 4, n. 11040, 9.10.87, Renzicchi, rv. 176871). (Nella specie, i farmaci guasti erano detenuti nelle scansie di una farmacia ospedaliera e negli armadietti farmaceutici dei reparti).* (Sez. 4, n. 11040 del 09/10/1987 – dep. 22/10/1987, Renzicchi, Rv. 176871; nello stesso senso, Cass. sez. 1, n. 6926/92, 15.5.1992, Bologna, rv. 190580, sez. 6, n. 725/94, 9.11.1993, Parigi, rv. 197239; sez. 1, n. 7476/94, 5.5.1994, Coturri, rv. 198366; contra Sez. 1, n. 24704 del 26/02/2015 – dep. 11/06/2015, Appio e altro, Rv. 263923 che riprende Sez. 1, n. 4140 del 10/02/1995 – dep. 14/04/1995, P.M. in proc. Sciutto ed altri, Rv. 200793).