La posizione della Cassazione sulla ripetizione di indebito nel pubblico impiego

Corte di Cassazione, sez L, sentenza n. 4323 del 20 febbraio 2017
L’indebito retributivo deve essere ricondotto nell’ambito dell’art. 2033 cc., a differenza dell’indebito pensionistico,

atteso che come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2006 il regime dell’indebito previdenziale è derogatorio dell’art. 2033 del codice civile.
La giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 8338 del 2010) ha affermato che “in materia di impiego pubblico privatizzato, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 cc per la buona fede dell’accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi”. Così anche la recente sentenza n. 24835 del 2015
E’ altresì opportuno ripercorre in breve la giurisprudenza della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato.
La Corte dei Conti a Sezioni Riunite, con la sentenza n. 7/2007/QM del 7 agosto 2007, dando primario rilievo al principio dell’affidamento, ma con la successiva sentenza n. 7/2011/QM del 26 maggio 2011, le Sezioni riunite hanno in parte rivisitato il proprio precedente orientamento, ribadendo la vigenza delle norme che consentono all’amministrazione il recupero dei pagamenti non dovuti.
Sulla questione, a seguito di un novellato contrasto, si è nuovamente espressa la Corte dei Conti a Sezioni riunite con la decisione 2/7/2012 n° 2/2012/QM. Nella stessa, la Corte dei Conti ha ribadito il diritto-dovere (rectius: il potere) dell’amministrazione di ripetere l’indebito anche dopo la scadenza dei termini del procedimento.
Nella giurisprudenza amministrativa, accanto ad un orientamento secondo cui il recupero ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell’art. 2033 cc, di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, mentre le situazioni di affidamento e di buona fede dei percipienti rileverebbero ai soli fini delle modalità con cui il recupero deve essere effettuato, in modo cioè da non incidere in maniera eccessivamente onerosa sulle esigenze di vita del dipendente (v., ex plurimis, Cons. St., Sez. IlI, 9 giugno 2014, n. 2903), si rinviene altro orientamento (Consiglio di Stato, VI sezione, sentenza n. 5315 del 2014, Cons. St., V sezione, 13 aprile 2012, n. 2118) che ha affermato che i suddetti principi giurisprudenziali, pur apparendo condivisibili in linea astratta, non possono essere applicati in via automatica, generalizzata e indifferenziata a qualsiasi caso concreto di indebita erogazione, da parte della pubblica amministrazione, di somme ai propri dipendenti, dovendosi aver riguardo alle connotazioni, giuridiche e fattuali, delle singole fattispecie dedotte in giudizio, tenendo conto della natura degli importi di volta in volta richiesti in restituzione, delle cause dell’errore che aveva portato alla corresponsione delle somme in contestazione, del lasso di tempo trascorso tra la data di corresponsione e quella di emanazione del provvedimento di recupero, dell’entità delle somme corrisposte in riferimento alle correlative finalità.
Così ricapitolato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si osserva che per la giurisprudenza contabile la non ripetibilità dell’indebito non è connessa al solo decorso del tempo o alla sola buona fede, ma ad una pluralità di fattori che devono concorrere, così come ritiene anche la giurisprudenza amministrativa.

Comments are closed.