La notifica della cartella di pagamento può essere effettuata direttamente dall’esattore con raccomanda A.R.

Corte di Cassazione, sez. 6, ordinanza n. 4379 del 21 febbraio 2017
La notificazione della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative ai sensi della I. n. 689 del 1981 (e successive modificazioni), è disciplinata dall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 anche dopo la modificazione apportata

a quest’ultima norma con l’art. 12 del d.lgs. n. 46 del 1999, sicché la notifica può essere eseguita direttamente da parte dell’esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento (così da ultimo – Cass. n. 12351/16);
In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione>> (così, tra le altre, Cass. n. 6395/14);
L’orientamento giurisprudenziale di cui sono espressione i principi sopra richiamati è oramai consolidato, (già espresso, tra l’altro, come si nota nel controricorso, anche da Cass. n. 14327/09 e ord. n. 15948/10, nonché da Cass. n. 11708/11, ed ancora da Cass. n. 1091/13, Cass. n. 4567/15 e ord. n. 12083/16);

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