Ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 123 del 2011, l’amministrazione attiva può disattendere le indicazioni dell’organo di controllo; affinché il provvedimento acquisti efficacia “pur in presenza di osservazioni”,
è però necessario che vi sia una specifica disposizione di natura provvedimentale del dirigente, con la quale egli stabilisca “di dare comunque seguito” all’atto, “sotto la propria responsabilità”. La decisione del dirigente non deve essere espressa con formule sacramentali o preordinate; sul piano sostanziale, però, deve risultare in maniera inequivocabile l’esplicita disposizione di dar seguito al provvedimento, accompagnata da una chiara assunzione di responsabilità. E’ solo a seguito della presa di posizione del dirigente responsabile, che si perfeziona quel conflitto insanabile con la ragioneria territoriale, posto a base dell’intervento della Corte dei conti in sede di controllo successivo ex art. 10 del decreto legislativo n. 123 del 2011. A fortiori, è evidente che, in caso di sostanziale riproposizione di un provvedimento, la procedura di controllo dev’essere seguita, ex novo, nella sua interezza; in particolare, trattandosi comunque di un nuovo provvedimento, la ragioneria deve procedere ad un autonomo rilievo e, qualora il dirigente insista nel darvi seguito con un’esplicita assunzione di responsabilità, valutare se avallarne le controdeduzioni, o se trasmettere gli atti alla Corte dei conti per il controllo successivo di legittimità.