La P.A. è libera di utilizzare gli atti del procedimento penale per licenziare, anche con il mero rinvio

Corte di Cassazione, sez. L, sentenza n. 5284 del 1 marzo 2017
La Corte territoriale aveva annullato un licenziamento di un dipendente pubblico, sulla base che la contestazione disciplinare richiamava esclusivamente i capi di imputazione della misura cautelare adottata dal GIP del Tribunale di Roma

e che nel provvedimento di ìrrogazione del licenziamento di disciplinare era stato fatto riferimento “agli addebiti espressamente contestati con la nota suddetta e ha ritenuto che i fatti contestati in sede disciplinare non erano stati provati
Ma la Suprema Corte ha affermato che la premessa su cui è fondato il “decisum” è erronea perchè non è rinvenibile nen’ art. 55 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001, che disciplina le forme ed i termini del procedimento disciplinare e nell’art. 55 ter dello stesso decreto, che regola i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, alcuna disposizione che impone alla Pubblica Amministrazione di procedere ad autonoma istruttoria, ai fini della contestazione disciplinare.
La P.A. è, infatti, libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente (Cass. 758/2006, Cass. 19183/2016).
Va anche osservato che, diversamente da quanto opinato dalla Corte territoriale, l’onere che incombe sul datore di lavoro di provare la effettiva realizzazione, da parte del lavoratore, delle condotte oggetto di contestazione disciplinare, attiene non alla procedura disciplinare ma a quella della, eventuale, fase di impugnativa giudiziale del licenziamento da parte del lavoratore.
Va precisato, al riguardo, che, ferma l’immutabilità della contestazione disciplinare, non è impedito ardatore di lavoro di richiedere nel giudizio la acquisizione di prove che non siano emerse nel corso del procedimento disciplinare, integrando, ad esempio, la produzione documentale o richiedendo la escussione di testimoni le cui dichiarazioni non siano state acquisite già nel corso del procedimento stesso (Cass. 19183/2016). 16. Venuta meno, infatti, per effetto della disciplina contenuta nell’art. 55 ter del D. Lgs. n. 165 del 2001, la cosiddetta pregiudiziale penale e regolato per legge il possibile conflitto fra gli esiti dei procedimenti (art. 55 ter ultimo comma, artt. 653 e 654 c.p.p.), nulla impedisce alla P.A. di avvalersi, per dimostrare la fondatezza della contestazione disciplinare, degli atti del procedimento penale.

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