Presupposto dell’ordinanza-ingiunzione che può emettere la P.A. nei confronti di un proprio dipendente, è un credito certo, liquido ed esigibile.

Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 30 del 1 marzo 2017
In linea generale, l’opposizione all’ordinanza ingiunzione prevista dal R.D. n. 639 del 1910 rappresenta una forma di esercizio a cognizione piena di fronte ad un provvedimento della P.A. di carattere autoritativo e,

quindi, alla manifestazione di una pretesa, cui viene riconosciuta autotutela fintanto che non sia opposto e che l’ordinamento prevede possa essere posta in discussione con la forma giurisdizionale speciale di un’opposizione, equivalente ad un atto di esercizio di un’azione di accertamento negativo della fondatezza della pretesa avversaria (Cass. Sez. III, sent. n. 3341 dell’11.2.2009).
Con riguardo alle materie di competenza della Corte dei Conti, l’ordinanza ingiunzione può essere contestata con il rimedio del giudizio ad istanza di parte, di cui all’art. 58 del R.D. n. 1038 del 1933, oggi sostituito dall’analoga previsione di cui all’art. 172 del D.Lgs. n. 174 del 26.8.2016.
Anche al giudizio instaurato ad istanza di parte può attribuirsi valenza di azione di accertamento negativo della sussistenza dei presupposti di applicabilità dello strumento dell’ingiunzione, nonché della fondatezza della pretesa avversaria.
In tale giudizio, analogamente a quanto avviene nella opposizione alla ordinanza ingiunzione di competenza del giudice ordinario, l’opponente assume la qualità di attore che – essendone onerato – esercita la propria tutela giurisdizionale di accertamento negativo in una forma speciale, discendente dal riconoscimento all’ingiunzione – quale atto di manifestazione della pretesa avversaria – di carattere autoritativo, finché non sia opposta.
L’ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910 presuppone un credito che sorga da fatti oggettivi e sia liquidato su parametri normativi o amministrativi predeterminati, non suscettibili di applicazione discrezionale e senza spazio alcuno per una loro modificazione a prestazione avvenuta; criteri che consentano, quando la somma pretesa sia esigibile, la immediata riscossione di essa con il detto atto ingiunzionale, costituente contestualmente precetto e titolo esecutivo (Cass. Sez. I, sent. n. 19669 del 13.9.2006).
In termini diversi, presupposto dell’utilizzabilità dello strumento dell’ordinanza ingiunzione è che il credito vantato dall’Amministrazione sia certo, liquido ed esigibile, senza che residui alcun potere di determinazione unilaterale dell’Amministrazione, dovendo la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, riconoscendosi all’Amministrazione un mero potere di accertamento dei detti elementi ai fini della formazione del titolo esecutivo (Cass. Sez. I, sent. n. 16855 del 25.8.2004).
Ebbene, nel caso di specie, il Comune di X ha utilizzato lo strumento dell’ordinanza ingiunzione per far valere un credito non avente alcun carattere di certezza e non immediatamente esigibile.
Sicuramente, infatti, lo svolgimento di attività lavorativa per una amministrazione diversa da quella di appartenenza, senza la previa acquisizione della necessaria autorizzazione determina l’insorgenza di un danno erariale, quantificato ex lege nell’ammontare dei compensi percepiti dal dipendente.
E, tuttavia, sia che la responsabilità erariale per il danno in questione si voglia qualificare come sanzionatoria, sia che la si voglia rientrante nell’ordinaria responsabilità risarcitoria, indefettibile presupposto della attribuibilità al dipendente della predetta responsabilità è la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave o del dolo, accertata con l’ordinario giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti, con il conseguente obbligo, per il pubblico ministero di emettere preventivamente l’invito a dedurre (Corte dei Conti, SSRR., sent. n. 12/QM/2007; Sez. Appello Sicilia, sent. n. 68 del 14.6.2016)

2 thoughts on “Presupposto dell’ordinanza-ingiunzione che può emettere la P.A. nei confronti di un proprio dipendente, è un credito certo, liquido ed esigibile.

    • Grazie per la segnalazione.
      Avevo a-criticamente replicato l’errore scritto in sentenza (pp. 21 e 22).
      Mi è servito anche per correggere il numero della sentenza, e inserire il nuovo link alla banca dati della Corte dei Conti, per cui è liberamente consultabile il documento originale.
      Grazie