Per la composizione dell’ufficio procedimenti disciplinari il legislatore non ha imposto vincoli

Corte di Cassazione, sez. L, sentenza n. 5317 del 2 marzo 2017
L’art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo modificato dal d. Igs n. 150 del 27 ottobre 2009, stabilisce che: “Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari

ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l’addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento…”.
Questa Corte ha già interpretato la disposizione che qui viene in rilievo evidenziando, in recente decisione ( Cass. 4.11.2016 n. 22487), che il legislatore, nel richiedere la previa individuazione dell’ufficio dei procedimenti disciplinari, non ha imposto modifiche strutturali finalizzate alla “istituzione” dell’ufficio stesso, né ha richiesto che la individuazione debba avvenire con apposito provvedimento e mediante formule sacramentali.
Il principio deve essere qui ribadito, perché rispettoso della ratio e della lettera della legge, che persegue unicamente l’obiettivo di garantire, per le sanzioni più gravi, che tutte le fasi del procedimento vengano condotte da un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed al capo struttura.
Il legislatore non ha ritenuto di dovere imporre ulteriori vincoli alle amministrazioni ed anzi, attraverso il richiamo all’ordinamento proprio di ciascuna, ha inteso sottolineare la necessità di procedere alla individuazione, coniugando il rispetto della finalità sopra indicata con le esigenze organizzative di ciascun ente.
Non a caso non sono state dettate prescrizioni in merito alla composizione collegiale o personale dell’ufficio né sono stati imposti requisiti per i soggetti chiamati a comporre l’ufficio medesimo ( sul punto si rimanda alle pronunce richiamate dalla citata Cass. n. 22487 del 2016).

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